Il furetto e la legge

Il furetto (Mustela Putorius Furo) è un carnivoro appartenente alla famiglia dei Mustelidi.

E' un animale domestico a tutti gli effetti, che deriva dalla nostra puzzola europea (non quella americana, meglio conosciuta come moffetta), così come il cane deriva dal lupo.

Esiste una specie di furetto selvatico (Mustela nigripes) originario del Nord America, simile fisicamente al furetto domestico, ma, come si deduce dal diverso nome scientifico, si tratta di un'altra specie animale. Questa confusione nei nomi e nella classificazione ha dato adito ad errori di interpretazione sulle origini del furetto domestico ed in alcuni testi italiani veniva addirittura citato come fauna autoctona.

A riguardo, nel 2003 l'allora INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) ha dichiarato ( protocollo 002606 del 28-03-03), in risposta ad una richiesta del presidente della SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici), Dr. Claudio Peccati, che il furetto (Mustela putorius furo), è un animale domestico ottenuto per selezione artificiale dalla puzzola (Mustela putorius) e non può essere considerato specie selvatica né presenta popolazioni selvatiche naturalizzate nel territorio nazionale.

Spesso la stampa e la televisione sono la prima fonte di “cattiva informazione”, proprio una trasmissione televisiva ha portato al sollecito della SIVAE sopraccitato: si tratta dell'indicazione del giudice Licheri, che, durante la trasmissione di Rete Quattro "Forum" del 13 marzo 2003, impone di restituire al suo presunto habitat il furetto "abbandonato" dalla sua detentrice.

La discussione completa si può leggere sul sito della SIVAE, al seguente link: http://www.sivae.it/News/news2.htm.

Per cui dal punto di vista normativo, proprio in relazione al suo stato di animale domestico, il furetto non rientra tra le specie oggetto di tutela della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

D’altra parte l'articolo 727 del Codice Penale (Maltrattamento degli animali), modificato con legge 22 novembre 1993, n. 473) punisce la detenzione degli animali in condizioni incompatibile con la loro natura e proibisce anche l'abbandono degli animali domestici (come appunto deve intendersi il furetto, così come il cane o il gatto).

Oltretutto la normativa europea sul trasporto degli animali da compagnia ha ribadito la domesticità del furetto. 

Dal primo ottobre 2004, l'Unione Europea con il regolamento CE n.998/2003 rende obbligatorio il possesso del PASSAPORTO per gli animali domestici, in dettaglio cani, gatti e furetti, che devono essere muniti di microchip ed iscritti ad una anagrafe.

 

Per maggiori informazioni clicca qui: Microchip e Anagrafe



I furetti sono stati resi domestici da almeno 4 secoli prima di Cristo (vedi "origine e storia del furetto) per la caccia ai roditori nelle case e poi mantenuti attraverso i secoli come animali per la caccia in tana (ci sono numerose citazioni di Furetti domestici: nelle commedie di Aristofane ed Aristotele, negli scritti di Plinio ed addirittura Leonardo da Vinci ha ritratto un furetto nel famoso quadro, laDama con l’Ermellino e da allora hanno perso tutti i loro istinti selvatici e l'abilità di sopravvivere in natura. 

Se un furetto scappa dalla sicurezza della propria casa, potrà sopravvivere solo pochi giorni: potrà morire di disidratazione, fame (a causa del metabolismo estremamente rapido del furetto), o essere ucciso da un altro predatore.

 

L’Associazione Italiana Furetti Furettomania ONLUS che ha come scopo principale quello di proteggere, tutelare, far conoscere il furetto, si occupa ogni anno di centinaia di furetti che vengono abbandonati, e spesso ritrovati denutriti e malati, proprio a causa della convinzione che questi animali possano sopravvivere in libertà. Se volete informazioni su questo animale, contattate lo Staff dell'Associazione.